Queste disposizioni, oltre a stabilire gli atti e fatti vietati in modo assoluto nelle pertinenze di bonifica (art. 133), individuano le opere che sono ammesse alla condizione che venga rilasciata una concessione od una licenza da parte del Consorzio (artt. 134-135), qualora non arrechino un riconosciuto pregiudizio all'opera pubblica.
Questa attività porta, quindi, il Consorzio ad essere quotidianamente in contatto con i soggetti che richiedono l'esecuzione di interventi nelle pertinenze di bonifica, per i quali occorre il rilascio di concessioni, come, ad esempio, costruzione di ponticelli, di recinzioni, di tombinamenti, attraversamenti o parallelismi con condotte, immissioni di scarichi di acque ecc..
Esempi di divieto assoluto
Tra i “lavori, atti, fatti vietati in modo assoluto” stabiliti dal R.D. 368/1904, si citano ad esempio le edificazioni di fabbricati nell’alveo dei cavi di bonifica ed in una fascia laterale agli stessi. Tale fascia ha una larghezza variabile da 4 a 10 metri - a seconda dell’importanza del canale -, misurata dal ciglio se trattasi di canale in trincea o dal piede esterno della scarpata arginale se trattasi di canale arginato.
L’attributo “assoluto” con cui viene qualificato il divieto sta a significare che la norma non è derogabile in alcun caso, neppure nell’ambito delle procedure di rilascio delle autorizzazioni in sanatoria, previste dalle norme sul condono edilizio. Lo scopo evidente del divieto è quello di consentire il mantenimento di una fascia di rispetto libera da ostacoli, in cui gli addetti alla bonifica possano transitare con i mezzi d’opera ed eseguire gli interventi manutentori.