Accanto alle fattispecie di divieto assoluto, vi sono, come detto, le opere ammesse alla condizione che venga emanato dal Consorzio un apposito provvedimento di concessione. Si tratta di un provvedimento di natura precaria e temporanea, di competenza dell’organo deliberante del Consorzio, contenente un disciplinare in cui vengono specificate le prescrizioni esecutive e le altre condizioni imposte al concessionario. In particolare, l’art. 137 del R.D. 368/1904 stabilisce che: “…senza che poi sia necessario ripeterlo nell’atto, si intendono tali concessioni e licenze in tutti i casi accordate:
a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
b) con l’obbligo di riparare tutti i danni derivanti dalle opere, atti o fatti permessi;
c) con la facoltà del concedente di revocarle o modificarle od imporvi altre condizioni;
d) con l’obbligo di osservare tutte le disposizioni del testo unico di legge, nonché quelle del presente regolamento;
e) con l’obbligo al pagamento di tutte le spese di contratto, registrazione, trascrizioni ipotecarie, quando siano ritenute necessarie dal concedente per la durata della concessione, copie di atti, ecc.;
f) con l’obbligo di rimuovere le opere e rimettere le cose al pristino stato al termine della concessione e nei casi di decadenza della medesima”.
In questa materia, il Consorzio, nell’esercizio del proprio potere regolamentare derivante dal principio di autogoverno che lo contraddistingue, ha emanato un “Regolamento per le concessioni precarie e le licenze”. Esso è stato approvato dal Consiglio d’Amministrazione dell’Ente con provvedimento n. 11 in data 24 giugno 1996, controllato senza rilievi dal Comitato Regionale di Controllo, cui sono seguite alcune delibere modificative ed integrative.



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