L’eventuale atto di concessione o licenza resta soggetto alle Norme Generali di seguito riportate:
a) integrale salvaguardia dei diritti di terzi o responsabilità del concessionario per qualsiasi lesione che ai predetti diritti potesse essere arrecata in conseguenza della concessione;
b) obbligo di riparare tutte le alterazioni e i guasti derivanti dalle opere, atti o fatti permessi, restando in ogni caso a carico del Concessionario ogni responsabilità civile e penale per i danni arrecati al Consorzio concedente od a terzi;
c) osservanza di tutte le disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, emanate o da emanarsi, tra cui, segnatamente, le disposizioni di cui al Tit. VI, Cap, I, del Regolamento approvato con R.D. 8 maggio 1904 n° 368;
d) facoltà, in particolare, di revocarla o modificarla od imporvi altre condizioni, e ciò a giudizio discretivo ed insindacabile del Consorzio;



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